L’art. 5 della legge 381/81 riconosce la possibilità per gli Enti pubblici di affidare direttamente alle cooperative sociali di inserimento lavorativo, le cooperative sociali B, forniture di beni e servizi di importo sottosoglia comunitaria.
Pratiche operative delle Amministrazioni pubbliche ed episodi giurisprudenziali, ma soprattutto la recente regolamentazione comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici, avevano messo in dubbio tale possibilità, modificando il comportamento di numerosi Enti pubblici che ormai da tempo adottavano senza distinzioni le norme degli appalti anche per le forniture che l’art. 5 riservava alle cooperative sociali B.
A fare chiarezza sulla legittimità di questo articolo, affermando che le leggi sui pubblici appalti non ne cancellano il disposto, è intervenuta di recente l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (organismo preposto alla vigilanza sui contratti che la Pubblica Amministrazione stipula con imprese private per lavori e forniture), approvando l’1 agosto scorso una Determina, cioè un documento ufficiale e cogente che fa luce sul tema.
D’ora in poi, secondo la deliberazione pubblicata l’8 agosto sulla GURI, gli affidamenti per forniture di beni e servizi con importi sottosoglia comunitaria saranno assegnati direttamente alle cooperative sociali B e potranno riguardare beni e servizi strumentali agli enti affidanti, ma non lavori o servizi di pubblica utilità a rilevanza economica.
Il problema si è risolto con un lungo lavoro di relazione da parte di Confcooperative-Federsolidarietà per far conoscere la realtà della cooperazione sociale di inserimento lavorativo all’AVCP e chiarire che il prodotto di tali cooperative è e rimane di carattere sociale, qual è l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con percentuali di presenza dettate dalla legge. I problemi interpretativi degli ultimi anni erano l’effetto di una cattiva lettura del ruolo delle cooperative sociali B viste come enti economici che impiegavano persone svantaggiate, ma che innanzitutto perseguivano un fine economico.
Senza rinnegare la necessità della sostenibilità economica delle imprese cooperative per poter offrire un’alternativa professionale a persone in stato di bisogno, Federsolidarietà ha spiegato all’AVCP e alle istituzioni che la cooperativa sociale B è un’impresa con caratteristiche e finalità diverse dalle altre e per questo il legislatore della 381, già nel 1991, aveva riservato loro una frazione delle opportunità di lavoro offerte dagli Enti pubblici. Sempre che le finalità e gli impieghi fossero chiaramente rivolti ad attività di produzione con inserimento lavorativo di persone svantaggiate; perciò l’AVCP chiarisce che negli affidamenti tale finalità deve essere ben evidenziata.
Circa poi i lavori e, soprattutto, i servizi di pubblica utilità a rilevanza economica che sono esclusi dalla riserva istituita dall’art. 5, l’AVCP sancisce comunque la necessità che anche questi ambiti riservino attenzione alle funzioni sociali e, in particolare, favoriscano l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà, concretizzando, peraltro, uno dei principi ispiratori della legislazione europea e nazionale in tema di appalti pubblici.
In questa linea l’AVCP prescrive che le gare ad evidenza pubblica presentino tra i requisiti di partecipazione dei contenuti di carattere sociale volti al lavoro delle persone svantaggiate, inserendo clausole premianti per quei progetti e/o offerte che prevedono l’impiego al lavoro di queste persone, le cosiddette clausole sociali. È questo un risultato fondamentale per la sostenibilità e lo sviluppo del fenomeno della cooperazione sociale di inserimento lavorativo nel nostro paese, ma anche per Federsolidarietà che da sempre persegue tali obiettivi.
Cooperative sociali: riconosciuto l’art. 5 della legge 381
Cooperative sociali: riconosciuto l’art. 5 della legge 381
Via libera agli Enti pubblici per affidare alle coop sociali di inserimento lavorativo forniture sottosoglia.
